Oggetto e decorrenza – Dal 1° marzo 2022
L’assegno unico è un beneficio economico che sarà attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
Beneficiari
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; 4) svolga il servizio civile universale; c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Requisiti soggettivi del richiedente
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; c) sia residente e domiciliato in Italia; d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Importi
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro. A questa base si sommano varie maggiorazioni; una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.
Domanda ed erogazione
La domanda deve essere presentata annualmente all’Inps da un genitore. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda. La domanda potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022. Nel caso di nuove nascite, bisogna comunicare entro centoventi giorni la nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali
L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Cessazione di altre misure di sostegno
Dal 1° marzo 2022 cesseranno di aver efficacia: l’assegno temporaneo per i figli minori istituto dal 1° luglio 2021, le detrazioni fiscali per figli a carico minori di anni 21. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno familiare e gli assegni familiari.